Decisione che formalmente è di inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter c.p.c., ma sostanzialmente è una sentenza di rigetto: cosa accade?

Il giudice d’appello, una volta riconosciuta la fondatezza dell’appello deve procedere alla decisione di merito seguendo le normali regole procedurali, emettendo alla fine una pronuncia soggetta a ricorso per cassazione secondo le regole ordinarie; non può, invece, pronunciare l’ordinanza di inammissibilità, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., motivando tale decisione sulla base di ulteriori considerazioni di merito contro le quali, in sostanza, la parte non avrebbe alcuno strumento di contestazione. Difatti, il particolare sistema delineato dal disposto degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. – inseriti dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), conv ..........

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