Decisione a seguito di trattazione orale, motivazione pubblicata mesi dopo la lettura del dispositivo in udienza: nullità della sentenza

Posto che l’art. 281 sexies c.p.c. prevede la lettura del dispositivo in udienza, con contestuale lettura della concise esposizione delle ragioni di fatto e diritto che sono alla base del dispositivo stesso, è nulla per mancanza di motivazione la sentenza, in relazione all’art. cit., qualora la motivazione sia stata pubblicata alcuni mesi dopo la lettura del dispositivo in udienza. Difatti, dopo la pubblicazione della sentenza mediante dispositivo, resta del tutto irrilevante la successiva ed irrituale pubblicazione della motivazione, estranea alla struttura dell’atto processuale ormai compiuto.

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 3.5.2017, n. 10707