Decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c.: computo del termine non per numero, ma per nome

Il computo del termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., è operato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4, non per numero ma per nome, sicchè, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.11.2020, n. 25837