Danno subito dall’allievo della scuola di sci: questo il riparto dell’onere probatorio

Nel caso di danno alla persona subito dall’allievo di una scuola di sci a seguito di caduta, la responsabilità della scuola ha natura contrattuale e pertanto, ai sensi dell’art. 1218 c.c., al creditore danneggiato spetta solo allegare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre grava sulla controparte provare l’esatto adempimento della propria obbligazione, ossia l’aver vigilato sulla sicurezza ed incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruiva della prestazione scolastica, dimostrando che le lesioni subite siano state conseguenza di circostanze autonome e non imputabili alla scuola. Tale prova può essere data anche a mezzo di presunzioni e solo se la causa resta ignota il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative restino a carico di chi ha oggettivamente assunto la posizione di inadempiente.

 

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 23.03.2017, n. 7417