Danno non patrimoniale: no alla liquidazione inferiore al convivente rispetto al coniuge in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano

In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, nell’effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti da dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all’oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l’id quod plerumque accidit, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (la SC censura la sentenza impugnata che, pur dichiarando espressamente di volersi uniformare alle dette tabelle, ha determinato, in favore della convivente del defunto, un importo pari a circa la metà della misura minima prevista dalla corrispondente forbice tabellare, in base ad una specifica discriminazione ontologica tra le convivenze di fatto e i rapporti coniugali fondati sul matrimonio, pronuncia risultante così lesiva degli stessi criteri adottati nelle c.d. “tabelle di Milano”, attesa l’espressa completa equiparazione ivi contenuta tra convivenze more uxorio e convivenze coniugali fondate sul matrimonio).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 29.5.2019, n. 14746