Danno non patrimoniale, mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano, conseguenze

Posto che nella mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorità giudiziaria cui appartiene, si è ravvisato integrare violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, va confermato che è incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire. Deve peraltro confermarsi che le Tabelle di Milano si sostanziano invero in regole integratrici del concetto di equità, atte a circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante, costituendo pertanto un mero criterio guida, e non già normativa di diritto.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 5.5.2020, n. 8468