Danno non patrimoniale: il giudice deve motivare le ragioni della quantificazione sproporzionata rispetto alle Tabelle del Tribunale di Milano

In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle “Tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano, normalmente in uso in tutto il territorio nazionale, sono da prendersi in considerazione ai fini della liquidazione del danno alla persona ovvero quale criterio di riscontro e verifica della ragionevolezza e proporzionalità della liquidazione cui si è pervenuti. Ne consegue l’incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri tratti dalle “Tabelle” di Milano consenta di pervenire.

NDR: in tal senso Cass. n. 25164 del 2020, n. 8508 del 2020 e n. 17018 del 2018; si veda anche Cass. n. 14402 del 2011.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.1.2021, n. 460