Danno morale qualificato in base alle tabelle adottate presso l’autorità giudiziaria cui appartiene il giudice anziché a quelle di Milano: cosa accade?

Va confermato che la mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorità giudiziaria cui appartiene, può integrare violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione dovendosi, in particolare, ribadire che i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto; è quindi incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.5.2015, n. 10263].

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