Danno imputabile a più autori e chiamata in causa del terzo

Nell’ipotesi in cui due soggetti concorrono a causare un evento di danno con distinti comportamenti colposi, la responsabilità da fatto illecito dà luogo ad un’obbligazione in cui la ragione della domanda non è data da ciascun fatto concreto che determina l’evento, ma da tutti i possibili fatti riconducibili al medesimo titolo di responsabilità che hanno concorso a determinare il danno. Allorché l’evento di danno sia imputabile a più fatti colposi che, in vario modo, vi concorrono dando luogo a responsabilità per fatto illecito dei loro autori, il danneggiato non ha l’onere di chiamarli in causa tutti; e ciò perché l’eventuale accertamento del concorso di altri responsabili oltre il convenuto – per il principio di solidarietà nella responsabilità – rende possibile che l’unico convenuto sia condannato per l’intero. E’ il convenuto, viceversa, che ha interesse a vedere accertato, nel medesimo giudizio, che egli non è responsabile; e questo interesse è fatto valere con la chiamata in causa del terzo, che è indicato dal convenuto come unico responsabile, ma che potrebbe risultare accertato che, invece, è solo un altro responsabile. Il fatto che in ipotesi di chiamata del terzo indicato dal convenuto quale unico responsabile quest’ultimo possa essere dichiarato unico soggetto passivo dell’obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio è dovuto al tenore della domanda originariamente proposta, con la quale è stata dedotta in giudizio appunto quella obbligazione. Le medesime ragioni valgono anche in ipotesi di co-responsabilità, caso in cui ad escludere l’estensione automatica della domanda, può essere soltanto l’attore dichiarando di non volerla estendere al chiamato [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 19.3.2015, n. 5483].

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