Danno da reato, condanna al risarcimento dei danni subiti da liquidarsi in sede: quale efficacia ha la sentenza penale per il giudice civile?

Nel caso in cui la domanda proposta in sede civile sia riferita ad una sentenza penale di condanna passata in giudicato, resa fra le stesse parti, in seguito ad un processo in cui il danneggiato si era costituito parte civile ed aveva ottenuto la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in separata sede, il principio da applicarsi è che il fatto foriero del danno resta accertato nella sua configurabilità criminosa e che solo la quantificazione del pregiudizio nonchè l’accertamento del nesso di causalità sono di appannaggio del giudice civile, tenuto conto dell’efficacia vincolante sia dell’affermata responsabilità dell’imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l’accertamento della sussistenza del fatto reato), sia della “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni.

 

 

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.2.2019, n. 4151