Danno da nascita indesiderata – diritto ad una maternità consapevole – onere probatorio – conseguenze
La circostanza per cui ogni madre desidera mettere al mondo un bambino sano non si traduce in una presunzione legale della volontà di abortire nel caso di malattie genetiche del bambino.
L’errore diagnostico può non incidere solo sulla autodeterminazione delle scelte abortive, ma può avere altre conseguenze in quanto la madre, se adeguatamente informata, potrebbe ugualmente scegliere di non abortire ( e non avrebbe perciò alcun diritto al risarcimento del danno da nascita indesiderata), ma avrebbe la possibilità di prepararsi psicologicamente ed anche materialmente alla nascita di un bambino con possibili problemi, che potrebbe necessitare di un particolare accudimento, di una elaborazione del fatto da parte dei genitori, della accettazione e predisposizione di una diversa organizzazione di vita.
In questa prospettiva il danno risarcibile è conseguenza non del mancato aborto ma della lesione del diritto ad una maternità consapevole.
Tribunale di Trani, ex sezione distaccata Ruvo di Puglia, sentenza del 10.5.2018 (g.u. Moselli) con nota di SPINA.