Danno da irragionevole durata del processo e procedura fallimentare

In tema di giudizio per l’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, la determinazione dell’ammontare massimo di indennizzo concedibile non può superare il valore del giudizio presupposto, sicché, quando questo sia una procedura fallimentare, deve tenersi conto del “quantum” di credito non soddisfatto all’esito del decorso del periodo di ragionevole durata e, ulteriormente, dei pagamenti effettuati in attuazione dei piani di riparto intervenuti nel corso della procedura, dovendosi evitare che l’indennizzo sia superiore al danno.

Cassazione civile, sezioni seconda, ordinanza del 18.5.2022, n. 15966