Danno da cose in custodia e riparto dell’onere probatorio.

La presenza, non segnalata, sulla pavimentazione di una strada comunale di una mattonella traballante ed instabile, integrando astrattamente, per i cittadini ed utenti, gli estremi di un’insidia non prevedibile né evitabile determina il sorgere, a carico dell’amministrazione comunale, della presunzione iuris tantum di sua responsabilità per i danni da lesioni personali riportati da un cittadino caduto in tale luogo, scivolando su detta pavimentazione. Il custode pubblico potrà superare tale presunzione, liberandosi dalla responsabilità presunta che gli accolla l’art. 2051 c.c., soltanto ove riesca a provare che la caduta è avvenuta in conseguenza di un evento, esterno alla propria sfera di controllo, alla dotato di efficacia causale autonoma, integrante gli estremi del fortuito, non potendosi limitare a fornire la prova della sua assenza di colpa, sempre che il danneggiato riesca a provare che il danno lamentato sia collegabile al bene in custodia [Tribunale di Napoli, sentenza del 9.5.2013 con nota si CASCELLA].

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