Danno biologico terminale iure successionis anche senza consapevolezza

La perdita della vita, di per sè non risarcibile quale danno subito in proprio dalla persona deceduta in caso di decesso immediato o dopo pochissimo tempo dalle lesioni riportate, va risarcita, nel caso di decesso avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni (ipotesi in questione), sotto il duplice profilo del danno biologico c.d. terminale e del danno morale terminale.

Il danno biologico c.d. terminale, e cioè il danno biologico “stricto sensu” (ovvero danno al bene “salute”) subito per i giorni intercorsi tra la data delle lesioni a quella del decesso, è, invero, configurabile, e trasmissibile “iure successionis”, ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore (tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell’apprezzabilità dell’invalidità temporanea), essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente.

Siffatto danno, infatti, proprio perchè consistente nella oggettiva perdita delle attività quotidiane dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso, è sempre presente, prescindendo dalla consapevolezza dello stesso o dallo stato di coscienza, e la sua liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea, da personalizzare in relazione al caso concreto.

Cassazione civile, sezione sesta,  ordinanza del 28.02.2020, n. 5448