Danno biologico: Roma utilizza le proprie tabelle perché elaborate in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco…e non esiste un diritto ad applicare una tabella in luogo di altra

Ai fini della quantificazione del danno biologico, si ritiene di applicare le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, non ignorando tuttavia che, con sentenza n. 12408/2011, la Suprema Corte ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad una diverso criterio, nell’ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si ritiene che l’esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa comunque essere soddisfatta attraverso l’utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione), in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all’età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.

Del resto, non sussiste il diritto del danneggiato a pretendere la liquidazione del danno mediante l’applicazione di una tabella in uso a un determinato ufficio giudiziario piuttosto che in un altro, e qualora il giudice si discosti dall’applicazione delle tabelle in uso nel proprio ufficio, è tenuto a dare ragione della diversa scelta.

 

 

 

Tribunale di Roma, sezione dodicesima, sentenza del 9.10.2018