Danneggiato: onere di un’opzione chiara tra responsabilità ex art. 2043 c.c. quella ex art. 2051 c.c.

Incombe al danneggiato l’onere di un’opzione chiara – benché anche solo di alternatività o reciproca subordinazione, ma espressa in tal senso – tra l’azione generale di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., e quella della responsabilità – oggettiva – per fatto della cosa, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., visto che le due domande presentano tratti caratteristici, presupposti, funzioni ed oneri processuali assai diversificati.

Tribunale di Lecce, sentenza del 8.1.2020