D.l. 83/2015: concordato preventivo e disciplina intermedia. Così si interpreta l’inciso “procedimenti di concordato preventivo introdotti”.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.l. n. 83/2015, il “procedimento di concordato preventivo introdotto” sia quello instaurato con il ricorso ex art. 161, comma 1°, l. fall. nel caso in cui la domanda di concordato sia presentata già completa e non preceduta dal deposito di un ricorso ex art. 161, comma 6°, ovvero, in quest’ultimo caso, il procedimento instaurato con la domanda di concordato con riserva; rispetto ad essa, infatti, il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione, costituisce una semplice evoluzione o integrazione, non comportando l’introduzione di un nuovo e diverso procedimento [Tribunale di Trento, sezione fallimentare, sentenza del 15.10.2015].