Custodia e concorso colposo del creditore

In tema di danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituito dalla cosa in custodia, e il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, con la conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l’incidenza della colpa del danneggiato.

 

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del  12.04.2018, n. 9146