Custode di beni sottoposti a sequestro, indennità, prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore

A seguito dell’emanazione del D.M. Giustizia 9 febbraio 2006, n. 265, che ha approvato il regolamento recante le tabelle per la determinazione delle indennità spettanti al custode di beni sottoposti a sequestro, non è più applicabile la disposizione transitoria di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 276: la determinazione dell’indennità di custodia, per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal D.M. n. 265 del 2006, deve ora essere fatta, a sensi dell’art. 5 del predetto decreto, sulla base degli usi locali; inoltre, poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento (art. 58, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia e D.M. n. 265/2006, art. 5) a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell’indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l’elemento materiale dell’uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.1.2016, n. 752