Curatore, promozione del giudizio o intervento, fallito: difetto assoluto di legittimazione processuale

Va confermato che qualora il curatore abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto in lite, promovendo il giudizio o intervenendovi, il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto ed è perciò opponibile da chiunque e rilevabile anche d’ufficio.

 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 10.1.2018, n. 373