Curatore fallimentare e contatto sociale

La responsabilità nella quale incorre “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta” (art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l’obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell’accezione che ne dà il successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall’inesatto adempimento di un’obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte”, potendo “discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto, bensì) di semplice “contatto sociale”, ogni qual volta l’ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento”. In altri termini, “la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sta essenzialmente nel fatto che quest’ultima consegue dalla violazione di un dovere primario di non ledere ingiustamente la sfera di interessi altrui, onde essa nasce con la stessa obbligazione risarcitoria, laddove quella contrattuale presuppone l’inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto (o di una determinata cerchia di soggetti)”.

Anche la categoria delle “obbligazioni ex lege” (da taluno ricondotta agli “altri atti o fatti idonei” a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico, cui allude lo stesso art. 1173 c.c.) è soggetta a un regime che non si discosta da quello delle obbligazioni contrattuali in senso stretto, laddove le obbligazioni integranti la cd. responsabilità da fatto lecito (come la gestione di affari altrui e l’arricchimento senza causa) non presuppongono l’inesatto adempimento di un obbligo precedente (di fonte legale o contrattuale che sia) nè dipendono da comportamenti illeciti dannosi (Cass. Sez. U, 14712/2007; conf. Cass. Sez. U, 12477/2018; cfr. ex multis Cass. 25644/2017, in termini di “contatto qualificato” e Cass. 4153/2019, sulle prestazioni accessorie a obblighi legali).

6.3. Il tal senso depone anche la riformulazione della L. Fall., art. 38 – nel senso che “il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio (…) con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico” (laddove il precedente testo prevedeva solo che egli dovesse “adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio”) – poichè il passaggio dal paradigma dell’art. 1176 c.c., comma 1 (per cui “nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia”) a quello del comma 2 (per cui “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”) costituisce una conferma della natura contrattuale della responsabilità, cui è infatti connaturata la diligenza professionale. Ciò significa che dal curatore si pretende non già un livello medio di attenzione e prudenza, ma la diligenza correlata (anche) alla perizia richiesta dall’incarico professionale, secondo specifici parametri tecnici, sia pure con la conseguente facoltà di avvalersi – a fronte di problemi tecnici di particolare difficoltà – della limitazione di responsabilità contemplata dall’art. 2236 c.c. (che esonera da responsabilità in caso di colpa lieve).

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del  2.7.2020, n. 13597