Curatore fallimentare e ammissione al gratuito patrocinio

Per il caso in cui il fallimento sia parte di un processo, il curatore ha legittimazione esclusiva a proporre istanza per l’ammissione del medesimo al patrocinio a spese delle Stato, senza che il giudice delegato possa procedere d’ufficio all’attestazione della mancanza di disponibilità del “denaro delle spese”, di cui al D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 144.

 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 19.11.2018, n. 29747