Curatore fallimentare, azione contro gli amministratori, competenza
Il curatore fallimentare, in forza della L. Fall., art. 146, quando promuove azione nei confronti degli amministratori della fallita, cumula in sè sia l’azione sociale ex art. 2392 c.c. che l’azione dei creditori sociali, ai sensi dell’art. 2394 c.c. ; dunque, trattandosi di causa relativa ad obbligazioni risarcitorie (siano esse di natura contrattuale o extracontrattuale), ai sensi dell’art. 20 c.p.c. la competenza territoriale si determina, facoltativamente, anche in base al luogo in cui è stato posto in essere l’illecito su cui si fonda la domanda.
Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 19.08.2016, n. 17197
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