Curatore dell’inabilitato e rappresentanza in giudizio

Il curatore dell’inabilitato non è il rappresentante legale di costui né il suo sostituto processuale, rivestendo solo funzioni di assistenza e di supporto. In tal caso, quindi, la mancata verifica in prima udienza che fossero state citate in giudizio le giuste parti determina una sentenza radicalmente invalida, a conclusione di un procedimento, dunque, del pari nullo [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 30.1.2015, n. 1773].

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