Cumulo di domande di separazione e divorzio d.c. (dopo Cartabia): per Genova applicabile al caso di consensuale.

Si ritiene che il cumulo di domande ex art. 473-bis.49 sia applicabile anche al caso di domande di separazione consensuale.
In tale caso, all’esito del giudizio di separazione, dopo aver pronunciato la relativa sentenza di omologa, il giudice rimette la causa sul ruolo e fissa udienza per la comparizione delle parti in data successiva al maturare dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio.
Le domande di separazione e divorzio sono comunque due domande distinte e pertanto non si ritiene che il cumulo di domande determini una nullità delle condizioni di separazione.
In ogni caso, quando diventa procedibile la domanda di divorzio, i coniugi dovranno essere riconvocati per confermare le condizioni precedentemente proposte ed in caso di mancata conferma delle condizioni non potrà essere pronunciata sentenza di divorzio congiunto.

SCARICA QUI —> Tribunale di Genova, sezione famiglia, Prime indicazioni sul d.lgs 149/2022 (verbale riunioni ex art. 47 quater o.g.).


APPROFONDIMENTI:

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Per approfondimenti sulla riforma Cartabia del rito famiglia, si veda IL NUOVO PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE (libro di C. Rizzelli, gratuito per gli abbonati).

—>VIOLA, Il ricorso con cumulo di domande per separazione e divorzio alla luce del nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. (dopo Cartabia)

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