CTU, obbligo di comunicazione alle parti delle operazioni peritali

Va ribadito che ai sensi dell’art. 194 c.p.c., comma 2 e dell’art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1, alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l’onere d’informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 2.2.2015, n. 1801].

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