CTU e valutazione del giudice

 Il giudice che abbia inteso

recepire gli esiti della consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un’acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato dalla soluzione prospettata senza dare adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, incorre nel vizio denunciato.

 

 Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del  9.5.2019, n. 12292