CTU e motivazione del giudice: strumenti di tutela in cassazione

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua vigente formulazione, consente di censurare l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, non potendosi tuttavia inquadrare nell’ambito di tale nozione la consulenza tecnica d’ufficio recepita dal giudice, in quanto la consulenza medesima costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente, mentre le critiche che sono rivolte alla consulenza si traducono nell’esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio. E’, semmai, l’immotivato omesso esame delle risultanze della CTU a ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi