CTU contabile espressasi sui quesiti bancari formulati dal giudice. Due alternative per la risoluzione bonaria della causa: la proposta conciliativa del giudice o la mediazione ex officio

L’emissione di un’ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. può in genere intravedersi come opportuna all’esito di una CTU contabile espressasi sui quesiti formulati dal giudicante in adesione agli orientamenti giurisprudenziali seguiti dall’Ufficio nella materia del contenzioso bancario. Tuttavia, se all’esito di una CTU si ha, al fine di cui all’art. 185 bis c.p.c., la previa necessità di compiere ricalcoli contabili che quindi rendano allo stato difficoltosa una plausibile proposta bonaria capace realisticamente di condurre le parti alla conciliazione o transazione, può essere opportuno fare invece riferimento alla mediazione c.d. “delegata”, ai sensi dell’art. 5 co. 2 d.lvo 28/10.

 

Tribunale di Bari, sezione stralcio, articolazione di Modugno, ordinanza del 10.3.2016