Critica in appello alla CTU, sentenza che genericamente condivide gli assunti della CTU, nullità

Posto che il giudizio di appello continua ad ispirarsi ad una logica devolutiva e, quindi, di revisio prioris istantiae sebbene nei limiti della specificità dei motivi di appello, si deve ritenere affetta da nullità ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la sentenza di appello, la quale, sollecitata dall’appello a controllare la decisione del giudice di primo grado in quanto adagiatasi sulle conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio, con critiche rivolta sia sotto il profilo della mancata considerazione della CTP di parte sia sotto il profilo della intrinseca congruenza, proceda all’esame dell’appello assumendo come premessa programmatica i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione a proposito dei limiti del sindacato di legittimità sul controllo della motivazione del giudice di merito che abbia condiviso la CTU e, quindi, si limiti ad evocare quest’ultima dichiarando genericamente di condividerne gli assunti, così finendo per procedere all’adempimento del dovere motivazionale non come giudice di appello, ma come se fosse investito di un giudizio di legittimità.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 5.5.2020, n. 8460