Creditore cessionario del credito vantato verso l’esecutato dal cedente già intervenuto nel processo esecutivo, intervento

Va ribadito che ai sensi dell’art. 499 c.p.c., comma 2, nel testo sostituito dal D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005, come modificato dalla L. n. 263 del 2005, l’intervento del creditore nel processo esecutivo deve essere effettuato, con l’assistenza di un legale munito di procura alle liti, mediante deposito di ricorso (contenente l’indicazione del credito e del relativo titolo, la domanda di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata e gli altri elementi indicati dal detto articolo), con la conseguenza che non può produrre gli effetti dell’intervento la dichiarazione orale con cui un creditore manifesti la sua intenzione di intervenire nel processo esecutivo, pur se inserita nel processo verbale di un’udienza tenuta dal giudice dell’esecuzione. Tale principio non va però applicato all’intervento del cessionario del credito, ai sensi del terzo comma dell’art. 111 c.p.c. (ciò con particolare riferimento all’espropriazione immobiliare), dovendosi invece affermare che è al riguardo necessaria la manifestazione della volontà di intervenire nel processo esecutivo nella qualità di cessionario, ed in luogo del cedente, dando atto degli estremi del negozio di cessione, ed avvalendosi dell’assistenza di un difensore munito di procura alle liti.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.4.2016, n. 7780