Creditore assegnatario, azione esecutivamente in danno del terzo pignorato inadempiente: sì all’opposizione all’esecuzione

Nel caso in cui il creditore assegnatario agisca esecutivamente in danno del terzo pignorato inadempiente questi assume la qualità di debitore esecutato. In siffatta qualità, si può avvalere dei rimedi riconosciuti dall’ordinamento in favore della generalità dei debitori che siano esecutati in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale. In particolare, il terzo pignorato che sia assoggettato ad esecuzione può valersi dell’opposizione all’esecuzione, per opporre al creditore assegnatario fatti estintivi od impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo (quali, ad esempio, i pagamenti successivi all’emissione dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c.) ovvero per contestare la pretesa azionata col precetto (quale, ad esempio, l’eccesso degli importi per le spese o le competenze che ben possono essere auto-liquidate con l’atto di precetto) [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 3.6.2015, n. 11493].

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