Credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi: da quando può essere esercitata l’azione di restituzione dinanzi al giudice tributario?

In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente evidenzi nella dichiarazione un credito d’imposta, non occorre alcun altro adempimento ai fini di ottenerne il rimborso, in quanto tale condotta costituisce già istanza di rimborso, che tiene luogo, a tutti gli effetti, di quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38: da quel momento, quindi, impedita ovviamente la decadenza, decorre, secondo i principi generali, l’ordinario termine di prescrizione decennale per l’esercizio della relativa azione dinanzi al giudice tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2). Ciò posto, va ribadito che il diritto del contribuente alla restituzione può essere esercitato a partire dall’inutile decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza (contenuta nella dichiarazione), il quale determina il formarsi del silenzio-rifiuto, impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 546 del 1992: non è necessario, cioè, attendere, per poter adire il giudice, che scadano i termini entro i quali l’Amministrazione deve esercitare i propri poteri di liquidazione, di controllo formale o di accertamento vero e proprio, stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e ss.: tali limiti temporali riguardano, infatti, l’attività dell’Amministrazione, non l’esercizio dei diritti del contribuente [Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 15.10.2014, n. 21734].

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