Crediti per retribuzioni e provvigioni: il termine biennale non decorre dal momento del pignoramento o della dichiarazione di fallimento del debitore.

Il biennio di cui all’art. 2751 bis c.c., n. 2, decorre non dal momento del pignoramento o della dichiarazione di fallimento del debitore, bensì dal momento in cui l’incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato, allorchè il credito dell’onorario è divenuto liquido ed esigibile, e che, dato il carattere unitario dell’esecuzione dell’incarico e dei relativi onorari – in particolare per gli avvocati – il privilegio copre anche il corrispettivo dell’attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione.
Il limite biennale risponde “anche all’esigenza di contemperare l’interesse del creditore privilegiato con quello degli altri creditori e, in particolare, all’esigenza di evitare che il creditore privilegiato, forte del suo diritto di prelazione, possa, ritenendosi sufficientemente garantito, continuare a maturare crediti nei confronti del debitore, erodendo così, con una prelazione non oggetto di pubblicità, la garanzia patrimoniale generica degli altri creditori [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 28.1.2014, n. 1740].

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