Crediti da pensione o retribuzione, regime di pignorabilità ex art. 545 c.p.c., legittimità costituzionale

L’art. 545, ottavo comma, cod. proc. civ., nel disciplinare il regime di pignorabilità delle somme confluite nel conto corrente bancario o postale, siccome derivanti da pensioni o retribuzioni, non estende alle medesime la regola contenuta nel settimo comma dell’art. 545 cod. proc. civ., che determina l’impignorabilità assoluta delle pensioni per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà, poiché il richiamo cumulativo ai commi terzo, quarto e settimo sottintende il riferimento alle rispettive discipline per i diversi crediti ivi considerati; quindi, al contrario di quanto assume il giudice a quo, il legislatore non intende estendere alle somme confluite sul conto per il pagamento pro rata delle retribuzioni il diverso trattamento riservato ai soli crediti pensionistici.

 

Va dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 545 c.p.c.:

–        terzo comma, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.;

–        quarto e ottavo comma, sollevate in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost.;

–        ottavo comma, sollevate in riferimento all’art. 3 Cost.;

–        quarto comma, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.

 

 

Corte Costituzionale, ordinanza del 15.11.2018, n. 202