Crediti da compenso avvocato, legittimazione attiva dello studio associato

Va confermato che lo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità della disciplina dettata dall’art. 36 c.c. (nella specie, pertanto, il Tribunale dovrà nuovamente deliberare in ordine alla legittimazione attiva dello studio professionale istante relativamente alla pretesa creditoria oggetto della presente controversia, procedendo, in particolare, sia all’individuazione del soggetto cui, a prescindere dal conferimento della procura ad litem, che riguarda solo i rapporti esterni, è stato conferito l’incarico professionale –  associazione o singolo professionista -, sia a verificare, sulla base del contenuto degli accordi intercorsi fra i singoli associati per la disciplina dell’attività comune, l’eventuale attribuzione all’associazione del potere di rappresentanza, e della conseguente legittimazione a far valere in giudizio il credito al compenso maturato dal singolo associato cui l’incarico sia stato direttamente conferito.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 20.4.2023, n. 10732