Covid, sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa: la situazione abitativa del debitore deve esser venuta ad esistenza prima dell’inizio dell’azione esecutiva

Va data adesione alla tesi per cui, con riferimento alla disposizione contenuta nell’art. 54-ter d.l. n. 18/2020 (secondo cui “al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da covid-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del  presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”) la situazione abitativa del debitore, per procurare la sospensione di cui si tratta, deve essere opponibile alla procedura, ossia esser venuta ad esistenza in un momento anteriore all’inizio dell’azione esecutiva; la situazione abitativa rilevante ai fini dell’art. 54-ter cit. va desunta da indici documentali (quali il certificato di residenza anagrafica), accompagnati dall’effettiva ed attuale adibizione dell’immobile ad abitazione principale, per modo che sia verificabile ex actiis se la situazione medesima sia opponibile o meno alla procedura.

Tribunale di Napoli, provvedimento del 25.5.2020