Covid: obbligo vaccinale imposto per poter lavorare è illegittimo. Sì alla tutela cautelare.
L’obbligo vaccinale imposto per poter lavorare viola ictu oculi gli artt. 4, 32 e 36 Cost. che, ponendo al centro “la persona”, e difendendola prima di tutto dallo Stato, non consente allo Stato e a tutti i suoi apparati centrali e periferici (come anche gli ordini professionali) di imporre alcun obbligo di trattamento sanitario senza il consenso dell’interessato.
Il nostro ordinamento e i trattati internazionali vietano senza alcun dubbio qualunque trattamento sperimentale sugli esseri umani e che vi sono regolamenti come il n. 953/21 e risoluzioni UE come la n. 2361/21 che specificatamente vietano agli stati membri di effettuare discriminazioni in base allo stato vaccinale Sars Cov2.
L’art. 32 all’interno della carta costituzionale “personocentrica”, dopo l’esperienza del nazi-fascismo non consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto e tantomeno consente di sottoporlo a sperimentazioni mediche invasive della persona, senza il suo consenso libero e informato, considerato che un consenso informato non è ipotizzabile allorquando i componenti dei sieri e il meccanismo del loro funzionamento è, come in questo caso, coperto non solo da segreto industriale ma anche, incomprensibilmente, da segreto “militare”.
A tutt’oggi, dopo due anni ancora non si conoscono i componenti dei sieri e gli effetti a medio e lungo termine come scritto dalle stesse case produttrici mentre si sa che nel breve termine hanno già causato migliaia di decessi ed eventi avversi gravi.
L’art. 32 Cost., coerentemente le varie convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia, vietano l’imposizione di trattamenti sanitari senza il consenso dell’interessato perché ne verrebbe lesa la sua dignità.
–>Massima di Flavio CASSANDRO, che si ringrazia anche per la segnalazione.