Covid, locazione e sfratto per morosità: l’obbligo alla rinegoziazione non può essere preteso (IL ≥ IR)
Dalla natura provvedimentale e non normativa del DPCM (nella specie in tema Covid-19) deriva l’esclusione degli stessi dal principio iura novit curia e l’afferenza dei medesimi all’onere probatorio gravante in capo alla parte.
L’esercizio di un diritto contrattuale (nella specie da parte del locatore) non può essere considerato in sé violativo dell’obbligo di comportarsi secondo buna fede. Quest’ultima (in armonia con la giurisprudenza di legittimità) impone al paciscente di attivarsi in favore dell’antro contraente ni limiti del proprio interesse, ovvero nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio di altri valori, ovvero nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio a suo carico, ovvero sempre che non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse. Appare di chiara evidenza che la rinuncia ad un proprio diritto contrattuale per addivenire ad un accordo costituisca certamente un apprezzabile sacrificio che non può essere preteso.