Covid: illegittima la sospensione dal lavoro per assenza della vaccinazione obbligatoria, con discostamento dalla posizione della Consulta e dell’ISS
Non vi è alcuna norma di legge – né potrebbe mai esservi anche per lo sbarramento costituzionale del divieto di discriminazione ex art. 3 Cost. – che imponga un obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2 per prestare lavoro per lavoratori con una determinata fascia di età, ma solamente l’imposizione di un tale obbligo se e nei limiti in cui sia strumento di prevenzione dal contagio, ma i vaccini per Sars Cov 19 in commercio non sono strumenti atti in alcun modo a prevenire il contagio.
Ci si intende quindi in particolar modo discostare da quanto sostenuto dalla Consulta, che richiama, prestandovi quindi fede, una affermazione dell’ISS, secondo cui «[l]a vaccinazione anti-COVID-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2” ed «anche se l’efficacia vaccinale non è pari al l00%”.
E’ fatto notorio la inidoneità del vaccini in commercio a strumenti di prevenzione del contagio.
Tribunale di L’Aquila, sezione lavoro e previdenza, sentenza del 13.9.2013 (Giudice Cruciani)