Covid: illegittima la sospensione dal lavoro per assenza della vaccinazione obbligatoria, con discostamento dalla posizione della Consulta e dell’ISS

Non vi è alcuna norma di legge – né potrebbe mai esservi anche per lo  sbarramento costituzionale del divieto di discriminazione ex art. 3 Cost.  – che imponga un obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2 per prestare lavoro  per lavoratori con una determinata fascia di età, ma solamente  l’imposizione di un tale obbligo se e nei limiti in cui sia strumento di  prevenzione dal contagio, ma i vaccini per Sars Cov 19 in commercio non sono strumenti  atti in alcun modo a prevenire il contagio.

Ci si intende quindi in particolar modo discostare da quanto sostenuto  dalla Consulta, che richiama, prestandovi quindi fede, una affermazione  dell’ISS, secondo cui «[l]a vaccinazione anti-COVID-19 costituisce una  misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione  dell’infezione da SARS-CoV-2” ed «anche se l’efficacia vaccinale non è pari al l00%”.

E’ fatto notorio la inidoneità del vaccini in commercio a strumenti di  prevenzione del contagio.

Tribunale di L’Aquila, sezione lavoro e previdenza, sentenza del 13.9.2013 (Giudice Cruciani)

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