Costituzione tardiva avanti al giudice di pace, domanda riconvenzionale, decadenza

Va confermato che la parte dichiarata contumace alla prima udienza ex art 320 c.p.c., poi costituitasi solo nella successiva udienza volta all’espletamento delle prove orali ammesse, perciò tardivamente, qualora non abbia richiesto, e ottenuto, alcuna rimessione in termini, deve ritenersi definitivamente decaduta dalla possibilità di avanzare domande riconvenzionali [Tribunale di Roma, sezione tredicesima, sentenza del 13.1.2015, n. 527].

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