Costituzione in giudizio di sabato: estensione della disciplina di postergazione del termine al primo giorno non festivo per i soli termini “a decorrenza successiva” (ai quali si oppongono quelli “a ritroso”).

Nel caso di costituzione in giudizio nella giornata di sabato si ha un’estensione della disciplina di postergazione del termine al primo giorno non festivo per i soli termini “a decorrenza successiva” (ai quali si oppongono quelli “a ritroso”).
Questa interpretazione appare preferibile:
– sia perché rispettosa del dettato normativo;
– sia perché contemperante le opposte esigenze di tutela dei diritti di difesa delle parti.
Sotto il primo profilo, infatti, si osserva come il V comma dell’art. 155 c.p.c. (“La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato”) debba essere coordinato con il successivo (“Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa”).
Non vi è, in altri termini, un’ equiparazione tout court del sabato alle giornate festive, quanto un’applicazione limitata alla proroga dei termini svolti fuori dall’udienza scadenti nella giornata del sabato, con espressa previsione della natura lavorativa della giornata di sabato e della legittimità e validità dell’attività giudiziaria posta in essere, anche dagli ausiliari del Giudice, nella medesima giornata.
D’altronde la norma appare di natura eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione letterale, non estensibile analogicamente; finalizzata esclusivamente alla tutela della parte che deve depositare un atto il cui termine perentorio scade nella giornata di sabato [Tribunale di Rovigo Adria, ordinanza del 14.2.2013].

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