Costituzione del convenuto, nullità per mancanza di procura, nuova costituzione, preclusioni ex art. 167 c.p.c.

In caso di nullità dell’originaria costituzione in giudizio del convenuto per mancanza di procura, respinta la richiesta di questi di rimessione in termini, deve tenersi conto esclusivamente della nuova costituzione dello stesso, con le conseguenti preclusioni di cui all’art. 167 c.p.c.

 

Tribunale di Roma, sezione undicesima, sentenza del 14.6.2016, n. 12023