Costituzione a mezzo PEC, deposito atti e documenti con invii di più messaggi

Nella specificità del procedimento disciplinato dalla L. Fall., art. 99, ove la costituzione avvenga mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche, il deposito degli atti o dei documenti può sì avvenire mediante invii di più messaggi di posta elettronica certificata – ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 17, art. 16 bis, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 51, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 -, a patto però che gli stessi siano coevi al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza; per invii coevi si devono poi intendere invii strettamente consecutivi, di modo che non si presta a censure di sorta la statuizione impugnata laddove ha tenuto conto soltanto della documentazione depositata lo stesso giorno della costituzione in giudizio, escludendo invece quella trasmessa, in maniera non immediatamente successiva, a distanza di alcuni giorni (caso di opposizione alla mancata ammissione al passivo di un credito vantato da uno studio legale).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 27.10.2020, n. 23489