Corte di appello, disponibilità di atti e documenti posti a fondamento del gravame, oneri dell’appellante

È all’appellante, qualunque sia stata la posizione processuale assunta in primo grado, che si impone di produrre, o di ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque di attivarsi, anche avvalendosi della facoltà ex art. 76 disp. att. c.p.c., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti affinché questi documenti possano essere sottoposti all’esame del Giudice dell’appello. La ratio di tale assunto deriva dal fatto che l’appello altro non è che una “revisio” che, quindi, si fonda sulla denunzia di specifici “vizi” di ingiustizia o n ..........

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