Corrispondenza tra chiesto e pronunciato: sì all’accoglimento d’ufficio di domanda che rientri in quella di maggiore ampiezza proposta dalla parte

Non costituisce violazione dell’art. 112 c.p.c. l’accoglimento, anche d’ufficio, fatto dal giudice, di una domanda che rientri in quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte (alla quale, del resto, è sempre consentito procedere alla riduzione della pretesa originariamente formulata), dimodoché il bene accordato sia comunque ricompreso nel “petitum” tempestivamente formulato e non esuli dalla “causa petendi”, intesa come l’insieme delle circostanze di fatto, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica, posta a fondamento della pretesa. Pertanto, qualora si chieda la condanna degli attori alla demolizione del muro edificato sul confine in ragione del pregiudizio che esso, in quanto edificato in violazione della normativa antisismica, arrecava alla staticità del muro comune, l’avere pertanto il giudice ordinato, in alternativa alla demolizione del muro, il suo consolidamento e adeguamento alla normativa antisismica non viola i limiti della domanda, essendosi il giudice mantenuto nei limiti del petitum della domanda.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 9.2.2016, n. 2578