Correzione dell’errore materiale e riapertura o prolungamento del periodo di decorrenza del termine per l’impugnazione

In tema di capacità del provvedimento di correzione dell’errore materiale di riaprire o prolungare il periodo di decorrenza del termine per l’impugnazione della sentenza corretta va confermato che il termine per l’impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati “errores in iudicando” o “in procedendo” evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l’errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; la norma contenuta nell’art. 288, quarto comma, cod. proc. civ., in considerazione del principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui detta disposizione – in virtù della quale le sentenze assoggettate alla procedura di correzione possono essere impugnate, relativamente alle parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione – è legittimamente riferibile alla sola ipotesi in cui l’errore corretto sia tale da determinare un obbiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione.

Tribunale di Lecce, sentenza del 11.11.2021