Copie fotografiche o fotostatiche, mancato disconoscimento, stessa efficacia di quelle autentiche (relata di notifica/avviso di ricevimento con numero identificativo della cartella)

L’art. 2719 c.c. – per il quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace – trova applicazione per tutti i documenti, anche ove trattasi di atti pubblici. Tale principio è invocabile, in particolare, nell’ipotesi in cui l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), essendo sempre ammesso il disconoscimento della conformità all’originale, nel qual caso quale il giudice deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori acquisiti al processo (al riguardo la Cassazione osserva che non occorre che l’eccezione di difformità della copia venga formulata in modo da porre in discussione la stessa esistenza dell’originale, nè che venga preannunciata la proposizione della querela di falso, attese le diverse finalità cui rispondono i due distinti rimedi).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.7.2020, n. 15641