Copia fotostatica non autenticata e riconoscimento

La copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.

 

Tribunale di Roma, Sez. XVII, sentenza del 2.11.2018