Conversione del pignoramento, mancato avvertimento nell’atto di pignoramento, conseguenze

Con riferimento agli art. 492 c.p.c. va precisato che l’omissione relativa all’istanza di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), pur non comportando la nullità del pignoramento, impedisce che possa essere disposta la vendita o l’assegnazione e che in mancanza della soddisfazione dell’interesse del debitore ad essere informato delle modalità e termini per avanzare un’istanza di conversione (ad esempio mediante altro atto fattogli notificare dal creditore o con un provvedimento del giudice dell’esecuzione comunicato al debitore o pronunciato in sua presenza in udienza), qualora vendita o assegnazione vengano ugualmente disposte, la relativa ordinanza dovrà considerarsi viziata, quindi opponibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c. L’avviso ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza e l’avvertimento della facoltà e dei termini per proporre istanza di conversione di cui, rispettivamente, dell’art. 492 c.p.c., commi 2 e 3, non sono requisiti del pignoramento nelle forme di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis.

 

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.8.2018, n. 20706